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Documenti necessari

Informazioni

Come richiesto dalla legge nazionale e provinciale, abbiamo l' obbligo di elencare su apposito registro, e comunicare alla provincia,  esemplari appartenenti a specie protette in Lombardia, e tutte le specie esotiche.
Prima della consegna, a queste preparazioni vengono applicate delle etichette che riportano i riferimenti del registro, che dovranno sempre accompagnare la preparazione.

Il laboratorio non può ricevere in nessun caso esemplari senza i relativi documenti giustificativi.

Per quanto riguarda le specie protette in Lombardia, la legge quadro nazionale e' la legge n.157 dell' 11 Febbraio 1992 (legge sulla caccia), regolamentata dalla legge regionale n.42 del 19/08/1986 art .3
con successive modifiche, L.R  n.26 del 13/05/1988 e L.R. n.26 del 16/08/1995 art. 11.
Come documento riconosciuto, in questi casi occorrerà un permesso che viene rilasciato dall' Amministrazione Provinciale ( ufficio Caccia e Pesca ) che controlla e tutela la flora e la fauna sul territorio di proprieta' dello stato.
E' indispensabile avere un regolare certificato per le specie protette in Lombardia, rinvenute morte su strade o nei boschi ( ovviamente per cause accidentali ) nei periodi di caccia, e per tutte le specie animali rinvenute morte in periodo di caccia chiusa.
L'elenco delle specie e' compilato dall'amministrazione provinciale annualmente: in caso di dubbi contattateci e saremo lieti di fornirvi eventuali chiarimenti.   


Per quanto riguarda tutte
le specie esotiche presenti - e non - sul nostro territorio nazionale, occorrerà invece una regolare procedura di sdoganamento con certificato veterinario e, a seconda delle specie, la relativa certificazione CITES.

Certificato Veterinario:
I controlli veterinari sull'importazione dei trofei di caccia sono normati dal Regolamento Comunitario n. 142/2011 (in applicazione dal 4 marzo 2011). Le spedizioni dei trofei di caccia provenienti da territori extra U.E. che non abbiano subito un trattamento di tassidermia completo devono pervenire scortate da un certificato veterinario conforme a quello stabilito dalla legge: il controllo veterinario viene effettuato nel primo punto di ingresso della UE, a prescindere dallo Stato di destinazione.
Il certificato veterinario estero è ritenuto valido solo se il processo della cosiddetta "prima preparazione" ("Dip & Pack") è stato effettuato da parte di un operatore autorizzato nel proprio paese, inserito negli elenchi del sistema TRACES della Comunità Europea.
Per approfondimenti potrete fare riferimento al seguente indirizzo internet: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm#

Certificato CITES :

Ogni volta che vi recate a caccia in uno stato estero ( extra U.E. ) dovete ricordare che ci sono delle specie animali particolarmente tutelate secondo le direttive CITES.
La CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche) è un accordo internazionale tra governi. L’obiettivo dell’accordo è quello di garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatiche non minacci la loro sopravvivenza.
In Italia l'attuazione della Convenzione e' stata ratificata con la Legge n. 874 del 19/12/1975. Fino ad allora  la cattura e lo sfruttamento commerciale non erano tutelate, e insieme alla distruzione degli ambienti naturali (deforestizzazione, urbanizzazione e coltivazioni intensive) hanno contribuito all' estinzione o rarefazione in natura di numerose specie. Essa é attualmente applicata da 176 Stati.
Il Trattato prevede tre Appendici, nelle quali sono elencate tutte le specie sottoposte a regolamentazione.
Nell' Appendice I sono elencate le specie minacciate, circa mille, il cui commercio è vietato a livello internazionale e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali;
L' Appendice II e III riportano invece le specie controllate, quasi diecimila, il cui commercio deve essere compatibile con la sopravvivenza delle stesse in natura.
Se si deve importare una specie inclusa nell'appendice I della convezione di Washington occorre ottenere dal Ministero per lo Sviluppo Economico la licenza di importazione Cites.
In ambito comunitario la licenza rilasciata da uno dei Paesi UE è valida per tutta la Comunità.

Per saperne di piu’ visitate il sito del
Corpo Forestale dello Stato.


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